Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
                               Art. 1 
 
 
             Prolungamento delle operazioni di votazione 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata
di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione ((del comma 1  sono))
valutati in 14.874.000 euro per  l'anno  2023.  Conseguentemente,  il
fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche,   amministrative,    ((del    Parlamento    europeo))    e
dall'attuazione dei ((referendum, iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze)),  e'  incrementato  di
euro 14.874.000 per l'anno 2023. 
  3.  Agli  oneri  di  cui  ((al  comma  2  si  provvede))   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 399, della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2014): 
              «Omissis. - 399. A decorrere dal 2014 le operazioni  di
          votazione in occasione  delle  consultazioni  elettorali  o
          referendarie  si  svolgono  nella   sola   giornata   della
          domenica,  dalle  ore  7  alle  ore  23.   Conseguentemente
          all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  20   dicembre   1993,   n.   533,   e
          all'articolo 2, primo comma, lettera c), del  decreto-legge
          3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 maggio 1976, n.  240,  la  parola:  "martedi'"  e'
          sostituita dalla seguente: "lunedi'"; all'articolo 5, primo
          comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976
          le parole: "martedi' successivo, con inizio alle ore dieci"
          sono sostituite dalle seguenti:  "lunedi'  successivo,  con
          inizio  alle  ore  14";  all'articolo  20,  secondo  comma,
          lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n.  108,  le
          parole: "alle ore 8 del  martedi'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "alle  ore  14  del  lunedi'"  e,  alla  medesima
          lettera c), le parole: "entro le ore  16"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro le ore 24" e le  parole:  "entro  le
          ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro  le  ore  10
          del martedi'". 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)): 
              «Omissis.  -  200.  Nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo per far  fronte  ad  esigenze  indifferibili  che  si
          manifestano nel corso della gestione, con la  dotazione  di
          27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
          annualmente con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              Omissis.».